Abbiamo scambiato due chiacchiere con Luca Annunziata, Responsabile dell’area sud Leyton, per parlare di formazione 4.0, digitalizzazione e agevolazioni fiscali.
Leyton è una società di consulenza operativa, nata nel 1997 in Francia, presente in 14 paesi nel mondo, ed è un partner strategico, perché accompagna le aziende nei progetti di innovazione e transizione tecnologica ed ecologica 4.0, sfruttando le leve fiscali e finanziarie che vengono offerte dallo Stato.
Le agevolazioni variano a seconda della tipologia d’azienda, della regione su cui insiste ogni business, quindi questa intervista non può e non deve sostituire la consulenza dedicata, ma può fornirti senz’altro spunti utili e nuove risorse per far crescere i tuoi progetti.
Magari non sai che puoi accedere alle agevolazioni fiscali per:
- l’acquisto di un macchinario o di beni strumentali 4.0
- un progetto di ricerca e sviluppo
- un progetto di innovazione tecnologica (un’App o un nuovo prodotto)
- la formazione del tuo personale.
Come si individuano le agevolazioni fiscali più opportune per un’azienda?
“La consulenza è un abito su misura. A seconda del codice ATECO e della dimensione dell’azienda, con la P.IVA scarichiamo i bilanci e con il nostro team iniziamo un’analisi dettagliata. Quando intervistiamo il cliente siamo già in grado di proporre opportunità in target con le sue esigenze.
Il nostro “report di missione” è individuare non una, ma una serie di agevolazioni. Possiamo occuparci anche del monitoraggio normativo e del check up finanziario, per identificare nel tempo i bandi regionali utili alle realtà che seguiamo e che hanno business che insistono in zone specifiche, per esempio”.
Ci sono agevolazioni particolari per le aziende del sud Italia?
“Sì, il Credito d’imposta del Mezzogiorno offre agevolazioni fiscali maggiori per le aziende in Campania, Puglia, Basilicata, alcune zone del Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna”.
Si parla spesso di Formazione 4.0, quali sono le opportunità?
“Le agevolazioni per la Formazione 4.0 esistono dal 2020 e consentono ad aziende di qualsiasi settore e dimensione di ottenere un contributo per le attività destinate alla formazione dei propri dipendenti, che si tratti di una persona o di diverse migliaia (Leyton si occupa di pratiche che partono da almeno sei dipendenti ndr).
La formazione può essere svolta internamente o erogata da Enti di formazione. Gli argomenti di studio sono diversi e dipendono dal settore in cui operano le singole aziende che possono essere in modo trasversale realtà produttive, ma anche commerciali o del terzo settore.
La nota positiva è che non è obbligatorio avere un Ente di formazione: se l'azienda adotta un software di gestione, marketing o vendite, per esempio, tutte le attività dedicate alla formazione del personale possono essere oggetto di agevolazione”.
E’ possibile recuperare anche le spese sostenute nel 2021 per la Formazione 4.0?
“Chi ha sostenuto una spesa per la Formazione 4.0 nel 2021 può ancora recuperarla.
Per criteri prudenziali diciamo che oltre settembre-novembre, deadline di presentazione dell’Unico aziendale, non andiamo.
In questo caso il compito di Leyton sarà identificare, valorizzare e rendicontare le attività svolte, accompagnando l’azienda fino all’incasso del contributo. Il nostro valore aggiunto naturalmente si esprime quando possiamo affiancare l’azienda e definire il progetto dall’inizio per massimizzarne i suoi benefici”.
In questo caso il compito di Leyton sarà identificare, valorizzare e rendicontare le attività svolte, accompagnando l’azienda fino all’incasso del contributo. Il nostro valore aggiunto naturalmente si esprime quando possiamo affiancare l’azienda e definire il progetto dall’inizio per massimizzarne i suoi benefici”.
Per la Formazione 4.0 hanno da poco introdotto una novità.
“Circa un mesetto fa è stata presentata un’importante novità: se un’azienda per farlo si rivolge a un elenco di Enti di formazione accreditati alla piattaforma MISE (l’elenco non è ancora stato presentato), le percentuali recuperabili sotto forma di credito d’imposta saranno maggiori.
Ricordo che i vantaggi legati alle agevolazioni per la formazione non cambieranno per chi non fa parte di questi Enti”.
Come funziona l’approvazione della pratica?
“Non esiste l’approvazione preventiva del MISE. Leyton, come società di consulenza operativa, si assume la responsabilità verso l’Agenzia delle Entrate, la Finanza e l’azienda committente, che tuteliamo anche dal punto di vista tecnico e legale, certificando che quel corso di formazione, per esempio, è agevolabile dalla normativa. Una volta presentata la domanda si aspettano tempi di erogazione dell’agevolazione”.
Al momento ci sono opportunità per chi apre un eCommerce?
“Queste opportunità vanno monitorate di volta in volta. Fino a un mese e mezzo fa era in corso il bando SIMEST in cui era inclusa l’adozione di una piattaforma eCommerce per sostenere l’internazionalizzazione della vendita dei propri prodotti e persino le attività di marketing.
Ci sono ancora delle agevolazioni in essere per quelle aziende che lavorano con i paesi colpiti dalla guerra come Ucraina, Russia e Bielorussia. Il bando SIMEST infatti vuole coprire la perdita di fatturato focalizzando e sostenendo il business di ognuna al di fuori di queste zone”.
Che cos’è il credito d’imposta per beni immateriali e materiali?
“Se l’acquisto di un software (non si parla di licenza, ma di acquisto) ricade nelle categorie 4.0, è agevolabile al 50%. Se invece le licenze acquistate sono funzionali allo sviluppo di un prodotto o un software, allora il costo può rientrare in un progetto di innovazione tecnologica”.
Luca, puoi riassumerci le agevolazioni principali?
“Le agevolazioni principali sono quelle relative a Formazione 4.0; Beni Strumentali materiali e immateriali, Ricerca & Sviluppo & Innovazione, ma invito le aziende a una consulenza dedicata”.
Schede Tecniche
Credito d’imposta Formazione 4.0
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Con il suo team accompagna le imprese nei progetti di innovazione e transizione tecnologica ed ecologica 4.0, sfruttando le leve fiscali e finanziarie che vengono offerte dallo Stato nei vari momenti.
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono ammessi anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata, mentre non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
È’ riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle attività di formazione, sostenute nel corso degli esercizi 2021 e 2022, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Industria 4.0”.
Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono:
- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
Possono erogare la formazione “industria 4.0” i seguenti soggetti:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- Istituti tecnici superiori;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Personale dipendente.
Il credito d’imposta è pari al:
- 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300.000 euro annui;
- 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250.000 euro annui;
- 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250.000 euro annui;
- 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
N.B. il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) incrementa l’aliquota del Credito d’imposta al 70% per le Piccole imprese e al 50% per le Medie imprese, a condizione che:
- le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del c.d. Decreto Aiuti (entro il 17 Giugno 2022);
- i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
Per i progetti di formazione avviati dopo il 18 Maggio 2022 che non soddisfino le condizioni sopra previste, la misura del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
Il Credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, tramite i servizi telematici dell’agenzia.
- Acquisti
- Commercio al dettaglio
- Commercio all’ingrosso
- Gestione del magazzino
- Servizi ai consumatori
- Stoccaggio
- Tecniche di dimostrazione
- Marketing
- Ricerca di mercato
- Analisi di sistemi informatici
II. Elaborazione elettronica dei dati - Formazione degli amministratori di rete
- Linguaggi di programmazione
- Progettazione di sistemi informatici
- Programmazione informatica
- Sistemi operativi
- Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell’allegato A alla legge 11
dicembre 2016, n. 232 - Software oggetto dell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Fabbricazione di armi da fuoco
- Fabbricazione di utensili e stampi
- Fusione dei metalli e costruzione di stampi
- Idraulica
- Ingegneria meccanica
- Ingegneria metallurgica
- Lavorazione della lamiera
- Meccanica di precisione
- Lavorazione a macchina dei metalli
- Saldatura
- Siderurgia
- Climatizzazione
- Distribuzione del gas
- Energia nucleare, idraulica e termica
- Ingegneria climatica
- Ingegneria elettrica
- Installazione e manutenzione di linee elettriche
- Installazioni elettriche
- Produzione di energia elettrica
- Riparazione di apparecchi elettrici
- Elettronica delle telecomunicazioni
- Ingegneria del controllo
- Ingegneria elettronica
- Installazione di apparecchiature di comunicazione
- Manutenzione di apparecchiature di comunicazione
- Manutenzione di apparecchiature elettroniche
- Robotica
- Sistemi di comunicazione
- Tecnologie delle telecomunicazioni
- Tecnologie di elaborazione dati
- Biotecnologie
- Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione
- Ingegneria chimica
- Ingegneria chimica dei processi
- Processi petroliferi, gas e petrolchimici
- Tecniche di chimica dei processi
- Tecniche di laboratorio (chimico)
- Tecnologie biochimiche
- Cantieristica navale
- Manutenzione e riparazione imbarcazioni
- Ingegneria automobilistica
- Ingegneria motociclistica
- Manutenzione e riparazione di veicoli
- Progettazione di aeromobili
- Manutenzione di aeromobili
- Agricoltura di precisione
- Lavorazione degli alimenti
- Conservazione degli alimenti
- Produzione bevande
- Lavorazione del tabacco
- Scienza e tecnologie alimentari
- Confezione di calzature
- Filatura
- Lavorazione del cuoio e delle pelli
- Preparazione e filatura della lana
- Produzione di capi di abbigliamento
- Produzione di cuoio e pellami
- Sartoria
- Selleria
- Tessitura industriale
- Ceramica industriale
- Ebanisteria
- Fabbricazione di mobili
- Falegnameria (non edile)
- Lavorazione della gomma
- Lavorazione e curvatura del legno
- Lavorazione industriale del vetro
- Produzione della plastica
- Produzione e lavorazione della carta
- Produzione industriale di diamanti
- Tecnologie del legno da costruzione
- Estrazione di carbone
- Estrazione di gas e petrolio
- Estrazione di materie grezze
- Ingegneria geotecnica
- Ingegneria mineraria
- Cartografia/agrimensura e rilievi
- Progettazione delle strutture architettoniche
- Progettazione e pianificazione urbana
- Progettazione edilizia
- Costruzione di ponti
- Costruzione di strade
- Edilizia
- Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione
- Ingegneria civile
- Ingegneria edile
- Ingegneria portuale
- Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)
Credito d’imposta per Beni Strumentali materiali e immateriali
Ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0 in materia di acquisto di beni strumentali nuovi.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le spese non ammissibili sono:
- Beni usati;
- Mezzi di Trasporto;
- Beni aventi aliquote fiscali < 6,5%;
- Fabbricati e Costruzioni;
- Beni di cui all’allegato 3 della legge n. 208/2015;
- Beni gratuitamente devolvibili.
Le spese ammissibili sono:
- Beni strumentali materiali “ordinari” (ossia diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- Beni strumentali immateriali “ordinari” (ossia diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016);
- Beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A;
- Beni strumentali nuovi indicati nell’allegato B.
- AGEVOLAZIONE 2020
Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 15/11/2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 15/11/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- AGEVOLAZIONE 2021
Credito di imposta del 10% per investimenti fino a 2 milioni di euro.
Credito di imposta del 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 1 quota annuale a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero entro il 31/12/2022, a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- AGEVOLAZIONE 2022
Credito di imposta del 6% per investimenti fino a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.
Investimenti effettuati a decorrere dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023, a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- AGEVOLAZIONE 2020
Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro.
Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 15/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 15/11/2020.
- AGEVOLAZIONE 2021
Credito di imposta del 50% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro.
Credito di imposta del 30% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.
Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro.
Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 31/12/2022 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021.
- AGEVOLAZIONE 2022
Credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro.
Credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.
Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro.
Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022.
- AGEVOLAZIONE 2023 – 2024 – 2025
Credito di imposta del 20% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro.
Credito di imposta del 10% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.
Credito di imposta del 5% per la quota di investimento oltre i 10 milioni di euro e fino ai 20 milioni di euro.
Nessuna agevolazione per investimenti oltre i 20 milioni di euro.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno dell’avvenuta interconnessione.
Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026 a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è pari a 20 milioni di euro (come chiarito dalla Circolare n. 14/E del 17 Maggio 2022 il plafond è “da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio”).
- AGEVOLAZIONE 2020 (solamente Software 4.0)
Credito di imposta del 15% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 700.000 euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Investimenti effettuati dal 01/01/2020 al 15/11/2020 ovvero entro il 30/06/2021 se ordine accettato e acconto entro il 15/11/2020.
- AGEVOLAZIONE 2021
Credito di imposta del 10% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
Credito di imposta del 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale per il 2021.
Credito di imposta del 20% beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro.
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Per i beni strumentali immateriali (software) “ordinari” 🡪 Investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 ovvero entro il 31/12/2022 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021.
- AGEVOLAZIONE 2022
Credito di imposta del 6% per i beni immateriali (software) “ordinari” fino a 1 milione di euro (anche per gli esercenti le arti e professioni).
Credito di imposta del 50% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro. (aliquota elevata dal 20% al 50% dall’articolo 21 del c.d. Decreto Aiuti, per il periodo di vigenza di seguito individuato).
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Per i beni strumentali immateriali (software) “ordinari” 🡪 Investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2022.
- AGEVOLAZIONE 2023 (solamente Software 4.0)
Credito di imposta del 20% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro.
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Investimenti effettuati dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2023, ovvero entro il 30/06/2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (ferma restando la novità prevista dal D.L. 17 Maggio 2022 n. 50 c.d. “Decreto Aiuti” per l’anno 2022).
- AGEVOLAZIONE 2024 (solamente Software 4.0)
Credito di imposta del 15% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro.
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 ovvero entro il 30/06/2025, a condizione che entro la data del 31/12/2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
- AGEVOLAZIONE 2025 (solamente Software 4.0)
Credito di imposta del 10% per i beni immateriali 4.0 (software) fino a 1 milione di euro.
Il credito di imposta può essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Investimenti effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025 ovvero entro il 30/06/2026, a condizione che entro la data del 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Credito d’Imposta Ricerca & Sviluppo & Innovazione
L’obiettivo del bando è quello di favorire gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese che nei periodi d’imposta 2021 e 2022 investono in:
- attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati;
- attività di design e ideazione estetica.
Sono previste diverse aliquote in base alla tipologia di attività svolta:
- Credito d’imposta del 20% nel limite massimo di 4 milioni di euro per la Ricerca e sviluppo
- Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’innovazione tecnologica
- Credito d’imposta del 15% nel limite massimo di 2 milioni di euro per l‘innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0
- Credito d’imposta del 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro per il design e ideazione estetica
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Per le attività di Ricerca e Sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la misura del credito d’imposta è del:
- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.
Le spese ammissibili sono:
- le spese di personale;
- le quote di ammortamento;
- le spese per contratti di ricerca extra muros;
- quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi.
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina
Fondo di 130.000.000 euro istituito per far fronte alle ripercussioni economiche per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data del 18 Maggio 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo d'imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.
Possono beneficiare delle agevolazioni fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che possiedono i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data del 18 Maggio 2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data del 18 Maggio 2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.
Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali 4.0 e green (In attesa di attuazione)
Il decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché' di raccordo con i finanziamenti per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui alle disposizioni di legge citate in premessa.
Le disponibilità finanziarie per la concessione delle agevolazioni sono alimentate da stanziamenti di legge, fatte salve le eventuali assegnazioni previste da disposizioni normative e amministrative a valere su fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà».
Le imprese devono avere, alla data di presentazione della domanda, la sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:
- investimenti in beni strumentali;
- investimenti 4.0;
- investimenti green.
I programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
I programmi realizzati dalle imprese operanti nei settori di attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, devono perseguire le finalità indicate dall’art. 17 «Aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» del medesimo regolamento GBER.
Il programma, unitariamente considerato, deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
- l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.
I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.
I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi.
I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l'investimento.
Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.
Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché’ le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le modalità successivamente indicate dal Ministero.
Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione con crediti verso i fornitori.
La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.
Il finanziamento, il cui contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere deliberato a copertura dei programmi di investimento;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
- essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a 20.000 € e non superiore a 4.000.000 €, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di 4.000.000 €, rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
- essere erogato in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva.
Il finanziamento copre fino al 100% dei programmi, è concesso, fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione, nei limiti delle intensità previste dai regolamenti di cumulabilità, nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d'interesse annuo pari:
- al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui ai seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria:
- regolamento ABER, articoli 14 e 17, per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, come definite dall'art. 1, punto 37, del predetto regolamento ABER e del 40 per cento nelle restanti regioni;
- regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con intensità agevolativa massima del 50 per cento;
- regolamento GBER, art. 17, per i settori non rientranti nelle precedenti lettere a) e b), con intensità agevolativa massima del 10 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le piccole imprese.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta.
Modalità e termini verranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore e della documentazione inviata dall'impresa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione recante l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonché' gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria.
L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione o in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.