Abbiamo scambiato due chiacchiere con Luca Annunziata, Responsabile dell’area sud Leyton, per parlare di formazione 4.0, digitalizzazione e agevolazioni fiscali.
Leyton è una società di consulenza operativa, nata nel 1997 in Francia, presente in 14 paesi nel mondo, ed è un partner strategico, perché accompagna le aziende nei progetti di innovazione e transizione tecnologica ed ecologica 4.0, sfruttando le leve fiscali e finanziarie che vengono offerte dallo Stato.
Le agevolazioni variano a seconda della tipologia d’azienda, della regione su cui insiste ogni business, quindi questa intervista non può e non deve sostituire la consulenza dedicata, ma può fornirti senz’altro spunti utili e nuove risorse per far crescere i tuoi progetti.
Magari non sai che puoi accedere alle agevolazioni fiscali per:
“La consulenza è un abito su misura. A seconda del codice ATECO e della dimensione dell’azienda, con la P.IVA scarichiamo i bilanci e con il nostro team iniziamo un’analisi dettagliata. Quando intervistiamo il cliente siamo già in grado di proporre opportunità in target con le sue esigenze.
Il nostro “report di missione” è individuare non una, ma una serie di agevolazioni. Possiamo occuparci anche del monitoraggio normativo e del check up finanziario, per identificare nel tempo i bandi regionali utili alle realtà che seguiamo e che hanno business che insistono in zone specifiche, per esempio”.
“Sì, il Credito d’imposta del Mezzogiorno offre agevolazioni fiscali maggiori per le aziende in Campania, Puglia, Basilicata, alcune zone del Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna”.
“Le agevolazioni per la Formazione 4.0 esistono dal 2020 e consentono ad aziende di qualsiasi settore e dimensione di ottenere un contributo per le attività destinate alla formazione dei propri dipendenti, che si tratti di una persona o di diverse migliaia (Leyton si occupa di pratiche che partono da almeno sei dipendenti ndr).
La formazione può essere svolta internamente o erogata da Enti di formazione. Gli argomenti di studio sono diversi e dipendono dal settore in cui operano le singole aziende che possono essere in modo trasversale realtà produttive, ma anche commerciali o del terzo settore.
La nota positiva è che non è obbligatorio avere un Ente di formazione: se l'azienda adotta un software di gestione, marketing o vendite, per esempio, tutte le attività dedicate alla formazione del personale possono essere oggetto di agevolazione”.
“Chi ha sostenuto una spesa per la Formazione 4.0 nel 2021 può ancora recuperarla.
Per criteri prudenziali diciamo che oltre settembre-novembre, deadline di presentazione dell’Unico aziendale, non andiamo.
In questo caso il compito di Leyton sarà identificare, valorizzare e rendicontare le attività svolte, accompagnando l’azienda fino all’incasso del contributo. Il nostro valore aggiunto naturalmente si esprime quando possiamo affiancare l’azienda e definire il progetto dall’inizio per massimizzarne i suoi benefici”.
In questo caso il compito di Leyton sarà identificare, valorizzare e rendicontare le attività svolte, accompagnando l’azienda fino all’incasso del contributo. Il nostro valore aggiunto naturalmente si esprime quando possiamo affiancare l’azienda e definire il progetto dall’inizio per massimizzarne i suoi benefici”.
“Circa un mesetto fa è stata presentata un’importante novità: se un’azienda per farlo si rivolge a un elenco di Enti di formazione accreditati alla piattaforma MISE (l’elenco non è ancora stato presentato), le percentuali recuperabili sotto forma di credito d’imposta saranno maggiori.
Ricordo che i vantaggi legati alle agevolazioni per la formazione non cambieranno per chi non fa parte di questi Enti”.
“Non esiste l’approvazione preventiva del MISE. Leyton, come società di consulenza operativa, si assume la responsabilità verso l’Agenzia delle Entrate, la Finanza e l’azienda committente, che tuteliamo anche dal punto di vista tecnico e legale, certificando che quel corso di formazione, per esempio, è agevolabile dalla normativa. Una volta presentata la domanda si aspettano tempi di erogazione dell’agevolazione”.
“Queste opportunità vanno monitorate di volta in volta. Fino a un mese e mezzo fa era in corso il bando SIMEST in cui era inclusa l’adozione di una piattaforma eCommerce per sostenere l’internazionalizzazione della vendita dei propri prodotti e persino le attività di marketing.
Ci sono ancora delle agevolazioni in essere per quelle aziende che lavorano con i paesi colpiti dalla guerra come Ucraina, Russia e Bielorussia. Il bando SIMEST infatti vuole coprire la perdita di fatturato focalizzando e sostenendo il business di ognuna al di fuori di queste zone”.
“Se l’acquisto di un software (non si parla di licenza, ma di acquisto) ricade nelle categorie 4.0, è agevolabile al 50%. Se invece le licenze acquistate sono funzionali allo sviluppo di un prodotto o un software, allora il costo può rientrare in un progetto di innovazione tecnologica”.
“Le agevolazioni principali sono quelle relative a Formazione 4.0; Beni Strumentali materiali e immateriali, Ricerca & Sviluppo & Innovazione, ma invito le aziende a una consulenza dedicata”.
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
Con il suo team accompagna le imprese nei progetti di innovazione e transizione tecnologica ed ecologica 4.0, sfruttando le leve fiscali e finanziarie che vengono offerte dallo Stato nei vari momenti.
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono ammessi anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata, mentre non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
È’ riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle attività di formazione, sostenute nel corso degli esercizi 2021 e 2022, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Industria 4.0”.
Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono:
SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
Possono erogare la formazione “industria 4.0” i seguenti soggetti:
Il credito d’imposta è pari al:
N.B. il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) incrementa l’aliquota del Credito d’imposta al 70% per le Piccole imprese e al 50% per le Medie imprese, a condizione che:
Per i progetti di formazione avviati dopo il 18 Maggio 2022 che non soddisfino le condizioni sopra previste, la misura del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
Il Credito d’imposta è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, tramite i servizi telematici dell’agenzia.
Ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0 in materia di acquisto di beni strumentali nuovi.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le spese non ammissibili sono:
Le spese ammissibili sono:
L’obiettivo del bando è quello di favorire gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese che nei periodi d’imposta 2021 e 2022 investono in:
Sono previste diverse aliquote in base alla tipologia di attività svolta:
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Per le attività di Ricerca e Sviluppo svolte da imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la misura del credito d’imposta è del:
Le spese ammissibili sono:
Fondo di 130.000.000 euro istituito per far fronte alle ripercussioni economiche per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data del 18 Maggio 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
Possono beneficiare delle agevolazioni fondo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che possiedono i seguenti requisiti:
Il decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché' di raccordo con i finanziamenti per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui alle disposizioni di legge citate in premessa.
Le disponibilità finanziarie per la concessione delle agevolazioni sono alimentate da stanziamenti di legge, fatte salve le eventuali assegnazioni previste da disposizioni normative e amministrative a valere su fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
Le imprese devono avere, alla data di presentazione della domanda, la sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:
I programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.
I programmi realizzati dalle imprese operanti nei settori di attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER, ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, devono perseguire le finalità indicate dall’art. 17 «Aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» del medesimo regolamento GBER.
Il programma, unitariamente considerato, deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.
I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi.
I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l'investimento.
Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.
Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonché’ le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le modalità successivamente indicate dal Ministero.
Non sono ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione con crediti verso i fornitori.
La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.
Il finanziamento, il cui contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, deve avere le seguenti caratteristiche:
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
Il finanziamento copre fino al 100% dei programmi, è concesso, fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione, nei limiti delle intensità previste dai regolamenti di cumulabilità, nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento, a un tasso d'interesse annuo pari:
La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui ai seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria:
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta.
Modalità e termini verranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore e della documentazione inviata dall'impresa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione recante l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonché' gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria.
L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione o in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.